dott. Guidali Fabio
Nato a Busto Arsizio il 06 luglio 1964, con studio in via xx Gorizia, 11/F in Busto Arsizio. In possesso di abilitazione agenti e rappresentanti di commercio anno 1988, precedentemente all’anno 1999 si è occupato nel settore commerciale con mansioni diverse, procacciatore d’affari, rappresentante, concessionario pluri-regionale, titolare d’azienda nel settore commerciale.
Formazione dell'amministratore di condominio dott Guidali Fabio Un amministratore di condominio, per svolgere correttamente i propri compiti, deve continuamente tenersi aggiornato riguardo alle leggi e alla loro applicazione. Questa necessità è stata recepita dalla nuova normativa entrata in vigore a Giugno del 2013. In questa pagina è possibile visionare gli attestati che documentano l'attenzione dell'amministratore di condominio dott Guidali Fabio questa tematica:
Aggiornamenti obbligatori ai sensi e per gli effetti ex art 71bis Disposizioni di attuazione del Cod. Civile comma g (Obbligo di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale) Si elencano le attestazioni comprovanti le più recenti attività di formazione periodica del professionista Aggiornamenti obbligatori ai sensi e per gli effetti ex art 71bis Disposizioni di attuazione del Cod. Civile comma g (Obbligo di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale) Si elencano le attestazioni comprovanti le più recenti attività di formazione periodica del professionista
La Legge 4/2013 all’art. 7 sancisce: 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello del consumatore, di cui all'art. 2, comma 4 della legge 4 del 2013; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
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